In ottemperanza a quanto previsto dalle nuove norme, gli spostamenti all’interno della zona “a contenimento forzato” potranno avvenire solo se motivati da:
1) esigenze lavorative;
2) situazioni di necessità;
3) motivi di salute;
4) rientro presso il proprio domicilio.
Queste motivazioni saranno da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
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La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica) Infine, viene richiamata l’attribuzione del prefetto al monitoraggio dell’attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale.