Abolizione IRAP e IVA agevolata, ecco tutte le novità

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Di seguito alcune importanti novità fiscali, sia in materia di abolizione IRAP per le persone fisiche esercenti arti e professioni (odontoiatra libero professionista) sia in materia di IVA agevolata per aspiratori ad uso odontoiatrico.

 

Abolizione IRAP: il quadro normativo di riferimento

Alla luce dell’abolizione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti arti e professioni (odontoiatra libero professionista) con la Legge di Bilancio seguita dalla apposita circolare dell’Agenzia delle Entrate, Vi indichiamo qui di seguito alcune indicazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive IRAP.

Le Commissioni Tributarie

Alcune Commissioni Tributarie Provinciali hanno disposto il rimborso dell’IRAP versata dai professionisti che non disponevano di una vera e propria “organizzazione”, sul presupposto che non vi è attività organizzata quando “il professionista autonomo è indispensabile allo svolgimento della propria attività, che solo lui personalmente può svolgere e che in sua mancanza muore. Si avrà attività organizzata ogni qualvolta la medesima si svilupperà e potrà essere esercitata in assenza del professionista. In tal senso lo stesso numero di dipendenti pare ininfluente alla determinazione del concetto di organizzazione”.

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale riconosce che l’IRAP rappresenta un tributo volto a colpire il valore aggiunto prodotto dalle attività “autonomamente organizzate” (clicca qui per leggere l’intera sentenza).

La Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa in merito alla questione riguardante l’Irap per i piccoli professionisti, confermando la legittimità del diritto al rimborso dell’Irap “indebitamente” pagata da un professionista considerato privo di autonoma organizzazione in quanto dotato esclusivamente di beni strumentali e ricorrente solo occasionalmente a collaboratori (clicca qui per leggere l’intera sentenza).

La Corte ha sancito anche gli elementi che qualificano “l’autonoma organizzazione”:

  1. il professionista deve essere sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non unicamente inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  2. al servizio del professionista deve esistere una struttura di beni strumentali e persone.

Il professionista che esercita la propria professione senza avvalersi di autonoma organizzazione deve dunque scegliere la modalità più opportuna per fruire dell’esclusione dall’Irap:

  • omettere la presentazione della dichiarazione (in sede di accertamento l’ufficio dovrà dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Irap; nel caso in cui l’ufficio dimostri l’assenza di presupposti sarà considerata omessa dichiarazione con applicazione dell’imposta che varia dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250,00);
  • presentare la dichiarazione e non versare (spetterà al contribuente contestare la fondatezza della pretesa in sede di impugnazione dell’avviso bonario o della cartella);
  • presentare la dichiarazione, versare l’Irap dovuta e chiedere successivamente il rimborso.

L’Agenzia delle Entrate

In sintesi: dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’Irap non sarà più applicata alle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato ed alle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR residenti nel territorio dello Stato (tra cui gli Odontoiatri liberi professionisti). In riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni è chiarito che rimane assoggettata all’Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata (studi associati).

Per i soggetti individuati quali esclusi, a far tempo dal periodo d’imposta 2022, essi non saranno più tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento, nonché dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

IVA agevolata per aspiratori uso odontoiatrico

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificato in data 12.01.2022 la Tabella dei beni soggetti ad IVA del 5%, includendo gli aspiratori chirurgici dentali (nel codice TARIC 90184990).

Alcune ditte produttrici respingevano le considerazioni già presentate da ANDI, mantenendo l’IVA al 22%. Oggi queste stesse ditte hanno riconosciuto la piena legittimità delle nostre posizioni e hanno risposto ad ANDI di recepire le modifiche TARIC e la conseguente applicazione di IVA ridotta sulla compravendita di aspiratori chirurgici per uso odontoiatrico.

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