ASO, recepito l’accordo per il riconoscimento come operatore d’interesse sanitario

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Come avrete appreso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 9 marzo 2022 recante il “Recepimento dell’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) quale operatore d’interesse sanitario“.

Tale atto può essere considerato come l’esito del percorso iniziato col DPCM 9 febbraio 2018 e continuato con le varie proroghe succedutesi anche in ragione dell’emergenza Covid: ora si disciplina in maniera organica la materia, soprattutto a seguito di numerose modifiche proposte e discusse da ANDI in relazione alle varie criticità emerse durante l’applicazione.

Riteniamo utile riassumere i contenuti principali delle nuove norme affinché se ne valuti la portata:

  • È stabilito nel limite del 30% la misura massima di lezioni frontali che possono svolgersi mediante formazione a distanza FAD, salvo situazioni emergenziali sanitarie (art. 2).
  • È mantenuto l’aggiornamento obbligatorio in ragione di 10 ore l’anno per tutti lavoratori che abbiano conseguito la qualifica nonché per gli esentati. In particolare i primi dovranno effettuarlo la prima volta entro il termine dell’anno successivo (art. 2).
  • È fissato un requisito di accesso al corso di formazione pari all’assolvimento dell’obbligo di istruzione o equipollente per chi abbia frequentato cicli di studi all’estero, nonché è richiesta per il cittadino straniero una adeguata conoscenza di lingua italiana parlata e scritta da accertarsi mediante test di ingresso al corso formativo (art. 6).
  • È determinata in 700 ore la durata complessiva della formazione suddivisa in 300 ore di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio, da svolgersi in un tempo non superiore a 12 mesi: consta del modulo base (150 teoria/100 tirocinio) e del modulo professionalizzante (150 teoria/300 tirocinio). Il tetto massimo di assenze è pari al 10% del monte ore complessivo (art. 7).
  • Risultano esentati dal corso di formazione coloro che nei 10 anni antecedenti al 21 aprile 2018 possono documentare almeno 36 mesi svolti con inquadramento di assistente alla poltrona ovvero coloro che nel medesimo arco temporale hanno avuto diverso inquadramento ma effettivamente svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente da dimostrare esibendo almeno uno dei seguenti: 1) contratto di lavoro, certificato c2 storico, estratto conto contributivo INPS, busta paga, posizione INAIL, modello UNILAV; 2) oppure, in subordine, attestato di formazione in ambito odontoiatrico ai fini del d.lgs. 81/08. Il datore dovrà solo acquisire la documentazione prodotta senza trasmetterla ad alcun ente (art. 11).
  • Risultano parzialmente esentati dal corso di formazione coloro che nel medesimo arco di tempo di cui al punto precedente posso vantare un inquadramento nell’ambito di strutture che eroghino prestazioni odontoiatriche ma non riconducibile alle mansioni di assistente. Per questi lavoratori il corso di formazione consiste in 250 ore senza tirocinio e il relativo esame finale va superato entro e non oltre il 21 aprile 2023 (art. 12).

In questo contesto è utile anche richiamare la recentissima Circolare 27 aprile u.s. Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, per quanto attiene i termini entro i quali coloro che siano stati assunti in difetto della qualifica possano acquisirla. In particolare, in ragione anche delle proroghe intervenute, non è più possibile assumere ASO che ne siano privi dopo il 21 aprile 2022 mentre permane il termine massimo di 36 mesi entro i quali il conseguimento del titolo deve essere completato: il limite ultimo per l’esaurimento di questa fattispecie è posto pertanto al 21 aprile 2025.

Sottolineiamo infine che ANDI intende attivare tutte le possibili interlocuzioni con le istituzioni preposte, affinché siano correttamente individuate le competenze comunque acquisite ovvero i titoli che possano valere da crediti formativi a mente art. 13 del citato DPCM.

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