Registro dei controlli antincendio, un chiarimento

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Partendo dal documento tecnico dell’Inail “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro” (CLICCA QUI PER SCARICARLO), possiamo trarre alcune indicazioni utili in materia di tenuta del registro antincendio obbligatorio.

Il registro dei controlli antincendio deve essere predisposto dal datore di lavoro e mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. Non è un documento standardizzato, ma specifico per ogni singola situazione lavorativa e deve riportare gli interventi di manutenzione e i controlli periodici effettuati (fermo restando che là dove i registri vengano forniti e compilati dai verificatori vanno considerati come ottemperanti la norma).

Interpretando la volontà del legislatore, possiamo suggerire al datore di lavoro, in alternativa, di approntare un modello di registro:

  1. trascrivendo il contenuto delle schede di verifica rilasciate dal manutentore;
  2. chiedendo al manutentore di annotare data ed esito di controlli e manutenzione;
  3. allegando, come parte costituente il registro, le schede di lavoro rilasciate dal manutentore.

La normativa cogente prevede, oltre alla manutenzione e i controlli periodici (effettuati da personale qualificato e annotati sul registro antincendio), che si effettui la sorveglianza, che è un’attività di controllo visivo, per evidenziare eventuali manomissioni o danni ai sistemi antincendio; essa viene effettuata dal personale presente sul posto di lavoro, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici (all’interno dei 6 mesi) mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

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