ECM, prorogato al 2028 il termine per sanare il triennio 2023-25

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Segnaliamo alcune importanti novità relativa agli obblighi ECM. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato le nuove regole per il triennio 2026-2028, con importanti cambiamenti anche per chi non ha ancora completato i crediti del ciclo precedente.

Con un’apposita delibera la Commissione ha ufficialmente fissato in 150 crediti formativi l’obbligo ECM per il triennio 2026-2028. Ma la vera notizia riguarda chi è ancora indietro con il triennio 2023-2025: la scadenza per assolvere quell’obbligo formativo è stata prorogata al 31 dicembre 2028, con la possibilità di spostare i crediti già acquisiti fino al 30 giugno 2029.

Per il nuovo triennio 2026-2028, inoltre, è previsto un articolato sistema di riduzioni sui 150 crediti dovuti, in base ai risultati ottenuti nel ciclo precedente e ad altri requisiti:

  • 30 crediti in meno per chi nel triennio 2023-2025 ha maturato tra 121 e 150 crediti;
  • 15 crediti in meno per chi nel triennio 2023-2025 ha maturato tra 80 e 120 crediti;
  • 40 crediti in meno per chi costruisce il Dossier formativo individuale;
  • 30 crediti in meno per chi costruisce il Dossier formativo di gruppo;
  • 20 crediti in meno per chi ha soddisfatto il Dossier formativo (individuale o di gruppo) nel triennio 2023-2025;
  • Riduzione pari ai crediti effettivamente conseguiti (max 10 crediti) per chi nel triennio 2023-2025 ha acquisito crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali
  • 20 crediti in meno  per i professionisti che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022;
  • 15 crediti in meno per i professionisti il cui obbligo è iniziato nel triennio 2017-2019 e che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già certificabili nei trienni 2017-2019 e 2020-2022.

Per chi deve ancora regolarizzare la propria posizione ECM relativa ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, c’è tempo fino al 31 dicembre 2026 per inserire sul portale Co.Ge.A.P.S. eventuali richieste di esonero, esenzione o crediti da formazione individuale. Dopo tale data, queste funzionalità non saranno più disponibili per i trienni indicati. Per i trienni successivi, l’inserimento sarà possibile entro la fine del triennio immediatamente successivo a quello di riferimento.

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