Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimento circa il pagamento del canone speciale RAI. Numerosi associati, infatti, stiano ricevendo comunicazioni dalla RAI relative al canone speciale di abbonamento radiotelevisivo.
Ribadiamo ancora una volta che il pagamento del canone speciale è un obbligo di legge e come tale deve essere rispettato. Si applica in caso di presenza all’interno dello studio odontoiatrico di un apparecchio idoneo alla ricezione di un segnale radio o televisivo indipendentemente dall’effettivo utilizzo ed è diverso dal pagamento del canone domestico.
L’obbligo sussiste indipendentemente dall’uso concreto dell’apparecchio: il canone è dovuto anche se il televisore non viene mai acceso, o se è utilizzato per scopi diversi dalla visione televisiva (diffusione dei dati, filmati dimostrativi, videosorveglianza, ecc.).
Il canone di abbonamento radiotelevisivo speciale è un tributo disciplinato dagli artt. 1 e 27 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e dall’art. 2 del D.L.Lt. 21 agosto 1944, n. 458. Il presupposto dell’obbligo è la mera detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, fuori dall’ambito familiare o comunque a scopo di lucro diretto o indiretto.
Ma cosa si intende per “apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive”? Su questo punto il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso con due note ufficiali, che costituiscono il riferimento interpretativo autorevole in materia.
Con nota prot. n. 12991 del 22 febbraio 2012, il Dipartimento per le Comunicazioni del MISE ha fornito i seguenti chiarimenti all’Agenzia delle Entrate:
«In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva». Il MISE ha chiarito che il sintonizzatore (tuner) è il componente tecnico discriminante, in quanto costituisce l’unico elemento imprescindibile e necessario in qualsiasi sistema di ricezione del segnale radiotelevisivo.
Sulla base di tale criterio, il MISE ha distinto:
- Apparecchi “atti” alla ricezione: quelli che «includono nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video»;
- Apparecchi “adattabili” alla ricezione: quelli che «includono almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma sono privi del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi».
Solo gli apparecchi né atti né adattabili, ovvero quelli «privi di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione» sono quelli per i quali il canone non è dovuto.
«Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD)».
Con ulteriore nota prot. n. 28019 del 20 aprile 2016, la Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico del MISE ha ulteriormente precisato cosa si intenda per “apparecchio televisivo”: «Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.» «Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.» Questa seconda nota aggiorna e integra la precedente.
Si ribadisce che personal computer, laptop, monitor e tablet che la maggioranza dei Medici Odontoiatri utilizza nel proprio studio per svolgere la propria attività professionale, nella quasi totalità dei casi, non sono dotati di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare. Come chiarito dal MISE nel 2012 e confermato nel 2016, questi apparecchi non sono soggetti al canone speciale, anche se attraverso di essi – tramite internet – è possibile accedere ai siti di streaming o alla piattaforma RaiPlay. La ricezione via internet non è, infatti, ricezione del segnale di radiodiffusione e non rientra nell’ambito di applicazione del R.D.L. 246/1938.
Vi ricordiamo infine che ai sensi dell’art. 17 del D.L. 201/2011, tutti i soggetti che risultano titolari di partita IVA o di attività sono tenuti a indicare in dichiarazione dei redditi, nell’apposita casella, la propria situazione:
- Codice 1: detenzione di uno o più apparecchi (con sintonizzatore) nel luogo di attività;
- Codice 2: detenzione di apparecchi sia in ambito familiare sia nel luogo di attività;
- Codice 3: assenza di apparecchi rilevanti nel luogo di attività — canone speciale non dovuto. Chi detiene nel proprio ufficio solo PC, monitor o altri dispositivi privi di sintonizzatore deve indicare il codice 3.
Sanzioni
Per completezza di informazioni, ricordiamo a tutti che, in caso di omesso o irregolare pagamento nei casi in cui il canone è effettivamente dovuto, il D.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (entrato in vigore il 29 novembre 2024) prevede l’obbligo di versamento del tributo evaso e l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 103 a € 516.
La presente comunicazione ribadisce l’impegno di ANDI prima con la sottoscrizione dell’accordo con la RAI che permise di regolarizzare l’anno 2019 senza sovrattasse ulteriori e, successivamente, con una convenzione a conferma del rapporto di collaborazione finalizzato a favorire la regolarizzazione spontanea del pagamento del tributo.
Si consiglia tuttavia di discernere la tipologia di avviso che si riceve (se invito alla regolarizzazione o già atto ingiuntivo con richiesta di pagamento) e comportarsi di conseguenza in base alle informazioni qui diffuse nel rispetto delle norme vigenti.
Altresì, nel caso di atto ingiuntivo (non di semplice invito alla regolarizzazione) al di fuori dei casi descritti come contributo dovuto, segnalare la situazione alla segreteria sindacale nazionale in modo da valutare la possibilità di un eventuale ricorso (con tutela legale a carico di ANDI Nazionale) come causa pilota di interesse collettivo.

